Scuola

Petizione dei docenti contro la discriminazione del Miur

​Il Ministero ci lascia precari nonostante un concorso superato proficuamente!” Passano gli anni, cambia il Governo, cambia il Ministro dell’Istruzione ma di noi e per noi, nessuno si preoccupa, nessuno ne parla. Siamo tantissimi i docenti ammessi con riserva al concorso docenti del lontano 2018, alcuni dei quali lo hanno superato proficuamente. Va aggiunto poi che questi docenti sono in possesso di attestati e anni di insegnamento. Questo concorso era riservato agli abilitati entro maggio 2017 ma siccome in Italia non sono mai stati organizzati percorsi abilitanti ordinari, abbiamo giustamente ricorso al TAR, il quale si esprime a nostro favore con la nota: “La mancanza di percorsi abilitanti ordinari non consente agli insegnanti di iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, tuttavia CONSENTE loro di partecipare ai concorsi pubblici, in quanto in tal caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale”. Sono passati quasi 3 anni e ci ritroviamo ancora a bussare una porta senza risposta alcuna da parte delle Istituzioni. Dal momento in cui una commissione nominata dal MIUR ci esamina e ci assegna un voto, siamo parte di quel concorso e dobbiamo essere inseriti in graduatoria, in lista per il ruolo. Nonostante ciò, ovvero che la procedura concorsuale fosse conclusa a tutti gli effetti, alcuni USR, a differenza di altri, si sono sostituiti alla legge, non inserendoci neppure con riserva nella graduatoria di merito. L’illegittima esclusione dalle graduatorie di merito viola macroscopicamente anche il noto principio del legittimo affidamento. Tale principio, infatti, costituisce un cardine consolidato imposto all’azione amministrativa che la obbliga alla salvaguardia delle situazioni oggettive consolidatesi per effetto di atti e comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nei destinatari. Da siffatta circostanza deriva una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, che non può successivamente essere rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita. Quanto sopra è tanto più stringente nel caso il legittimo affidamento sia ingenerato dalla Pubblica Amministrazione che agisce con la veste di datore di lavoro, la cui esigenza di tutela si atteggia sotto una duplice veste di cittadino, e di lavoratore subordinato. Nella fattispecie, poiché la partecipazione alla procedura concorsuale era avvenuta in modo pieno sulla scorta di una pronuncia giudiziale, sussistono certamente gli elementi costitutivi dell’affidamento legittimo tutelato, e quindi l’elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per i destinatari, l’elemento soggettivo della buona fede e il fattore temporale. Appare evidente quindi come, agli occhi degli ammessi alla procedura concorsuale, l'Amministrazione scolastica al momento dell’attribuzione di un punteggio, a seguito del superamento della prova concorsuale, abbia riconosciuto un diritto dei lavoratori pieno, giustamente ingenerando in essi il legittimo affidamento che tale consolidata situazione non avesse alcuna ragione di modificarsi. La stessa Corte di Cassazione, in una importante pronuncia, aveva altresì superato definitivamente la vecchia concezione di inapplicabilità del principio di buona fede alla pubblica amministrazione, agganciandolo coerentemente con la giurisprudenza comunitaria, e legandolo a criteri oggettivi, ovvero al rispetto dei termini procedimentali. Con la sentenza n. 14198/2004, ha affermato che “il rispetto dei principi di regolarità dell'azione amministrativa integra se del caso í canoni di correttezza e buona fede”. Sul solco di tale orientamento giurisprudenziale, recettivo del diritto comunitario, si è insediato un recente arresto del Consiglio di Stato che, nell'ambito di un contenzioso ove l'amministrazione con i propri atti ha indotto in errore l'interessato in buona fede, ha affermato espressamente: “nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (cfr Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3536/2008. Conferma Tar Lombardia, Milano, sez. I, 21 marzo 2000 n. 2801). Quindi ci ritroviamo esclusi ingiustamente, scavalcati dagli “abilitati” (nonostante alcuni di questi si fossero posizionati molto più in basso di alcuni di noi) e ci hanno lasciati fuori in attesa di una “sentenza di merito” che non solo non riguardava noi che avevamo già preso parte e concluso la procedura concorsuale, ma riguardava i numerosi altri docenti che successivamente avevano presentato ricorso e richiesto le prove suppletive. Quindi, dato il numero elevato di persone, il Collegio ha rimandato appunto ad una sentenza di merito per evitare in quel momento il “mutamento della natura dello stesso concorso”, nulla statuendo però circa le graduatorie di merito, né in alcun modo negandone l’inserimento ai candidati già esaminati. In altre parole l’ordinanza collegiale, non ha inciso sugli effetti di quello stesso precedente provvedimento, ovvero la partecipazione alle prove concorsuali, limitandosi invece ad accogliere le ulteriori e numerose richieste di ammissione con riserva al medesimo concorso “ai soli fini della sollecita fissazione del merito”. Noi, tuttavia, avevamo già preso parte al concorso in parola, di fatto acquisendo il diritto a rientrare nella graduatoria di merito. Inoltre questa sentenza è già nel dimenticatoio e mai verrà discussa e a noi cosa resta? La bella esperienza, la bella figura davanti alla commissione e il precariato! Dateci una risposta, inseriteci in graduatoria e in ruolo se in posizione utile. Noi abbiamo avuto le nostre buone ragioni per ricorrere. Non volevamo di certo fregare altri, chiunque poteva ricorrere ritenendolo opportuno e noi lo abbiamo fatto proprio perché non abbiamo mai avuto l’opportunità di abilitarci. Noi precari discriminati, soprattutto i tecnico pratici che, ammessi al concorso 2018 e ricevendo voti massimi o quasi, anche molto più alti di alcuni docenti “abilitati”, non siamo stati inseriti in graduatoria e non vogliamo che dopo lo studio, la partecipazione, le spese, l’attribuzione di voti molto alti, ci resti solo il bel ricordo del concorso! Un abilitato supera il concorso con punti 2/40 e viene inserito, mentre un non abilitato (per le motivazioni già espresse) supera lo stesso concorso con 36/40 o 40/40 e resta fuori? Ma come funziona questo Stato? Cosa altro dobbiamo attendere? Avete immesso in ruolo i diplomati magistrale anche senza alcun concorso, solo per titoli, nessun esame. A noi non volete assumerci con la stabilizzazione dei precari con 3 o più anni di servizio, almeno assumeteci per il MERITO! Il nostro merito Ve lo abbiamo dimostrato, i voti sono pubblici, commissioni esperte nominate da voi ci hanno giudicato, ma Voi guardate altrove pur di non darci ciò che ci spetta! Dopo il silenzio ingiusto e ingiustificato del Ministro appena uscito, confidiamo in una mossa da parte del nuovo Ministro Bianchi a favore di noi precari che con devozione e impegno abbiamo raggiunto il massimo o quasi dei 40 punti totali di quel concorso.

Link della petizione: https://www.change.org/precaridellascuola


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