Economia

Interessi sugli interessi, banca condannata a restituire l'indebito percepito

Sentenza chiave del giudice del tribunale di Tricase, Angelo Rizzo, che ha condannato, su ricorso di Federconsumatori Lecce, la Banca Sella Sud Arditi Galati, per il meccanismo di recupero improprio di interessi detto "anatocismo"

@TM News/Infophoto

TRICASE - Il recupero di interessi su interessi, noto tecnicamente, come "anatocismo bancario" prende una sonora sconfitta nella lotta legale ingaggiata da Federconsumatori Lecce: è del 16 aprile, infatti, la sentenza 97 con cui il giudice onorario di tribunale, Angelo Rizzo, della sezione distaccata di Tricase, facente capo al tribunale di Lecce, ha condannato Banca Sella Sud Arditi Galati alla restituzione in favore degli attori, patrocinati dagli avvocati di Federconsumatori, Antonio Baldari e Daniela Fracasso, dell’indebito percepito a titolo di interesse ultralegale uso piazza, massimo scoperto, valute fittizie, spese e anatocismo trimestrale.

La vicenda trae avvio dall’applicazione da parte dell’istituto di credito, di clausole unilateralmente ed illegittimamente predisposte, parzialmente nulle, in base alle quali sui conti correnti degli ignari consumatori, per lunghissimi periodi, sono state eseguite operazioni prive di titolo giustificativo. Federconsumatori, da sempre impegnata nel contrasto ai soprusi dei poteri forti in danno dei consumatori-utenti, si è fatta portavoce delle istanze dei correntisti, stigmatizzando con fermezza l’invalidità e l’illiceità delle operazioni poste in essere dall’istituto creditizio e le irragionevoli asimmetrie sancite dal legislatore in tema di prescrizione, nei vari decreti salva-banche degli ultimi anni.

Il provvedimento del giudice Rizzo (già chiamato in numerosi giudizi a pronunciarsi su tale tema e, si ricorderà, tra i primi a rilevare l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 61 del decreto mille proroghe del 2011) affronta il rapporto obbligatorio banca-correntista, ribadendo alcuni principi di diritto in tema di prescrizione e di onus probandi.

Viene chiarita la nozione di pagamento quale presupposto indefettibile per l’azione di ripetizione di indebito: si fa osservare che, secondo l’insegnamento delle sezioni unite del 2010, in ipotesi di versamenti di natura ripristinatoria della provvista, lo spostamento patrimoniale si realizza esclusivamente al momento dell’estinzione del saldo di chiusura del conto, con la conseguenza che è questo il termine di decorrenza decennale di prescrizione e non quello delle singole annotazioni.

Rileva, infatti, che “il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Con la conseguenza che “in presenza di un conto affidato e quindi di un passivo mantenuto nei limiti del fido, non essendo stata prodotta prova contraria da chi ne era onerato, la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto o dalla revoca”.

Ancora, il giudice Rizzo, scrutinando le contestazioni di parte attrice, si sofferma sulla nullità della clausola “uso piazza” contenuta in contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, evidenziando che risulta “priva del carattere della sufficiente univocità per difetto di determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e pertanto essa va dichiarata nulla ab origine, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 cc”.

Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, pregnante appare la riconosciuta irrilevanza dell’eventuale applicazione del medesimo meccanismo anche per gli interessi attivi (una delle principali eccezioni, questa, sollevate dagli istituti bancari nei vari procedimenti azionati dai correntisti), posto che, come efficacemente osservato dal Tribunale di Tricase “tale condizione di reciprocità doveva essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti e non frutto di unilaterale determinazione della banca: diversamente argomentando si avrebbe una illegittima sanatoria in via unilaterale di una clausola nulla convertita in clausola valida per iniziativa di una sola parte”. Per info: www.federconsumatori.it.


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