Cronaca

Transito nella ztl, multa "illegittima" perché notificata tramite posta

Il giudice di pace di Lecce annulla una contravvenzione elevata dai vigili urbani, rilevando contraddizione nella procedura dell'organo accertatore, con la notifica a mezzo postale. Accolte le tesi degli avvocati Matranga e De Leo

LECCE - Sono illegittime le multe notificate tramite l'ufficio postale. È questo quanto dichiarato, con una recente sentenza (408 del 2013, depositata il 31 gennaio), del Giudice di pace di Lecce (avvocato Franco Giustizieri), accogliendo le tesi difensive degli avvocati Alfredo Matranga e Gianluca De Leo. Con il dispositivo, è stata annullata una multa elevata dalla polizia municipale di Lecce per violazione delle norme sulle Ztl e notificata a mezzo posta, ribadendo così un orientamento già espresso con altra sentenza (5905 del 2012) da altro giudice di pace, l’avvocato Silvano Trane.

In particolare, anche per l’avvocato Giustizieri, nel caso di specie, “il provvedimento impugnato risulta spedito dall'ufficio postale di Pavia Cmp, Via Brambilla n. 1, indicando tale indirizzo in caso di restituzione al mittente”. Per il giudice, quindi, dalla dicitura si rilevano tre circostanze: "mittente dell’atto non è il Comune di Lecce ma soggetto privato; la procedura di notifica delle sanzioni è stata oggetto di privatizzazione del servizio; l’atto non proviene dagli uffici dell’ente ma è meccanicamente compilato da soggetto privato. Ora, date le circostanze emergenti dall’atto stesso rileva la sua nullità, avendo il Comune di Lecce, con la privatizzazione del servizio, inficiato tutta la procedura che comporta l’elevazione della sanzione”.

Ha poi proseguito il Giudice, rilevando che la procedura eseguita dall’organo accertatore non è quella prevista dal codice della strada, secondo cui la notifica dei verbali può eseguirsi o a mezzo di degli organi indicati o dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo posta, sempre e comunque ad opera di uno dei predetti soggetti. Viceversa, nel caso di specie, le funzioni di notificatore, ha concluso il giudice, sono state poste in essere da soggetto diverso, con la conseguenza che il difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione amministrativa comporta la inesistenza del credito azionato con la caducazione dell’atto.

Per il giudice, infatti, “il Comune opposto non ha provato che il funzionario delegato abbia provveduto a redigere il verbale di contestazione con l’apposizione in calce al verbale dell’avvenuta spedizione e presso quale ufficio postale era stata eseguita ed alla relativa notifica al ricorrente a cura di un soggetto preposto e risultante dal medesimo atto, secondo i canoni rigorosi prima richiamati, avvalendosi invece di un soggetto esterno all’amministrazione per la compilazione del verbale ed a compiere le operazioni preliminari alla notifica a mezzo del servizio postale del verbale opposto, come emerso chiaramente dall’istruttoria, e quindi non abilitato a compiere tali importanti operazioni”.

Nella sentenza, peraltro, il giudice ha censurato anche le modalità operative utilizzate dalla PM di Lecce perla rilevazione delle violazioni alle norme sulle ztl, rilevando l’illegittima della rilevazione medesima atteso che “manca, infatti, la documentazione attestante l’effettivo transito dell’auto di proprietà della ricorrente. Non è sufficiente a dare certezza alla sanzione il fatto che le telecamere siano gestite direttamente dal Comando di Polizia Municipale, in quanto potrebbe, comunque, sussistere una svista nell’identificazione certa del mezzo”.