Cronaca

Indebiti arrotondamenti sui tassi d'interesse del mutuo, banca condannata

Storica decisione dello scorso 28 aprile dell'Arbitro bancario finanziario del collegio di Napoli che da ragione al consumatore e condanna la banca. Una decisione importante, che potrebbe riguardare migliaia di mutui e fianziamenti

@TM News/Infophoto

LECCE – Si è accorto dell’errore della banca su gli arrotondamenti del calcolo del tasso d’interesse variabile, maggiore rispetto a quanto pattuito. Protagonista della vicenda l’idruntino Luciano Esposito, che ha notato come il proprio contratto di mutuo a tasso variabile, stipulato nel luglio 2011, presentasse delle vere e proprie anomalie.

In particolare, la banca mutuante aveva proceduto nel corso degli anni all’aggiornamento erroneo su base trimestrale della misura del tasso contrattuale. La banca, infatti, aveva provveduto ad arrotondare, a proprio esclusivo vantaggio, il parametro di riferimento eletto in contratto (Euribor-365 a tre mesi, quotazione due giorni lavorativi precedenti), prendendo in considerazione anche i “millesimi” del relativo valore, nonostante tra le parti fosse stato concordato “l’arrotondamento al centesimo e cioè lo 0,05 superiore”.

Lo stesso cittadino ha rilevato, infatti, in data 1 maggio 2014, un “aumento ingiustificato” dall’1,80 per cento all’1,85 per cento del tasso di interesse regolante le rate di maggio, giugno e luglio 2014, “nonostante l’Euribor nei due giorni lavorativi precedenti all’1 maggio (29 aprile 2014) risultasse essere pari a 0,35per cento quindi sommando lo spread (l’unico profitto per la banca) di 1,45 per cento la somma totale era di 1,80 per cento”. Da qui la decisione di rivolgersi allo “Sportello dei diritti”.

A seguito delle ricognizioni del rimborso sin lì eseguito, si è potuto rilevare che la prassi seguita dall’intermediario era quella “normale” tanto che “anche nei mesi da agosto a ottobre 2012, e da novembre a gennaio 2013, e da febbraio ad aprile 2014, il tasso di interesse non corrispondeva a quanto invece doveva essere.

Viste tali incongruenze e la sorpresa manifestata dagli operatori della stessa banca alle legittime richieste di spiegazioni, l’utente ha eciso di presentare ricorso il 13 giugno 2014 allegando anche un preciso prospetto di calcolo, all’arbitro bancario finanziario del collegio di Napoli il quale, nonostante le resistenze dell’istituto di credito, con decisione 3262/15 dello scorso 28 aprile ha dato completamente ragione al consumatore, disponendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del tasso d’interesse nei sensi di cui in motivazione e condannando l’intermediario a corrispondere alla Banca d’Italia la somma di 200 euro quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20 euro quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Si legge nella motivazione, infatti: “In conclusione, l’interpretazione che appare più corretta della clausola di cui all’art. 5 del contratto qui dedotto, alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con particolare considerazione per la regola dell’interpretatio contra proferentem di cui all’art. 1370 c.c. (peraltro, sostanzialmente riprodotta nell’art. 35, 2° comma, cod. consumo), induce il Collegio ad affermare come le correzioni della seconda cifra decimale, al fine di operare l’“arrotondamento allo 0,05 superiore” siano giustificate solo quando la detta cifra centesimale sia diversa dallo 0 o dal 5, con questa particolare avvertenza, che se la cifra è compresa tra 1 e 4 l’arrotondamento è alla cifra superiore 5, mentre se la cifra è compresa tra 6 e 9, l’arrotondamento conduce alla correzione anche della prima cifra decimale dopo la virgola (es. 0,39 va arrotondata a 0,40)".

"Diversamente - prosegue -, la soluzione che è stata concretamente applicata dall’intermediario non può essere condivisa, e la sua erroneità è dimostrata dalle conseguenze che essa trae con sé: tutte le somme sarebbero bisognose di arrotondamenti, anche nel caso in cui si abbiano già in partenza valori pari a multipli di 0,05. L’interpretazione propugnata e applicata dall’intermediario presuppone, infatti, un’indebita equiparazione tra la nozione di “arrotondamento” e la distinta nozione di “maggiorazione”.

Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un’importe decisione da parte dell’Abf, che potrà avere potenziali riflessi su migliaia di contratti di mutuo analoghi giacché la prassi denunciata dall’attento consumatore riguarderebbe la generalità dei contratti di tal tipo.


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